Condòmini e condomìni – Come fare per cambiare l’amministratore
MUGELLO – In questo nuovo appuntamento, l’amministratore mugellano Tommaso Pratella, autore di una serie di articoli su Il Filo sulle problematiche condominiali, affronta la questione del cambio di amministratore all’interno di un condominio, tra procedure e consigli.
I condomini possono in ogni momento decidere di cambiare amministratore ma deve sempre essere convocata l’assemblea dei condomini che con la maggioranza necessaria alla nomina può decretare la revoca del mandato e procedere alla nomina di un nuovo amministratore. In questo caso serve la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà dei millesimi del condominio art 1136. La modifica dell’amministratore è una procedura divenuta, dopo la riforma del condominio del 2012, finalmente agevole. Non bisogna pensare che la revoca sia difficile perché oggi non è più così. Il primo passo è quello di parlare con gli altri condomini, al fine di verificare un’eventuale insoddisfazione da parte loro per l’operato dell’amministratore. Qualora fossero disponibili a operare un cambio, si potrà contattare altri studi, chiedendo dei preventivi. A meno di casi gravi, si consiglia però di attendere la fine del ciclo annuale, prima di fare la propria mossa. In questo modo l’amministratore uscente può chiudere contabilmente l’annualità e il nuovo ripartire con la successiva. Qualora attendere non sia un’opzione, si potrà procedere alla revoca dell’amministrazione, con o senza giusta causa.
I casi indicati dalla legge per una revoca per giusta causa possono essere molteplici come la mancata convocazione dell’assemblea annuale perl’approvazione dei bilanci oppure la mancata esecuzione delle delibere stesse, palese confusione tra lo stato patrimoniale del condominio e quello dell’amministratore oppure la mancata comunicazione dello stato dei pagamenti se un condomino ne fa richiesta . Qualora si rientri in uno dei casi precedentemente detti, si potrà convocare un’assemblea con la revoca dell’amministratore posta come oggetto. Si ricorda che per la richiesta di un’assemblea straordinaria, anche se non convocata dall’amministratore, i condomini interessati dovranno essere minimo 2 e rappresentare almeno 1/6 del valore dell’edificio. Con questa procedura potrà essere revocato il precedente amministratore e nominato uno nuovo senza alcuna conseguenza. Qualora il tentativo di rimozione dell’amministratore dovesse avvenire senza giusta causa prima della scadenza del termine previsto dal contratto come da onorario approvato nell’ultima assemblea, l’amministratore uscente potrebbe chiedere di
essere pagato comunque per l’intera annualità.
Quindi al fine di evitare problematiche il consiglio è quello di aspettare la riunione annuale per un cambio di amministratore senza giusta causa mentre se esistono le valide motivazioni previste dalla legge per il cambio non ci sono problemi. Merita però in entrambi i casi arrivare alla riunione col preventivo del nuovo amministratore in mano e soprattutto con la sicurezza di avere la giusta maggioranza per nominarlo. Questo perché l’amministratore uscente resta in carica, anche se revocato o comunque non confermato, fino alla nomina del nuovo amministratore continuando a percepire il suo onorario.
Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 4 febbraio 2020
Buonasera Tommaso,
ho letto con interesse i tuoi articoli e quest’ultimo mi ha interessato in modo particolare.Mi permetto di darti del tu perché penso tu sia il Tommaso Pratella di cui sono stata maestra alle elementari.
Sono Sandra Cerbai e vorrei da te un’opinione in merito ad un condominio dove mi sono trovata forzatamente, senza neanche essere interpellata e senza che abbiano considerato che avevo tutte le utenze per conto mio.
So che questo è un caso personale che non trovo opportuno discutere sul Filo, ma ti invio il mio indirizzo nel caso voglia essere così gentile da volermi rispondere.
Grazie
Sandra cerbais@yahoo.it