Condòmini e condomìni. Obblighi dell’amministratore condominiale alla cessazione dell’incarico
MUGELLO – Di seguito, l’amministratore mugellano Tommaso Pratella, autore di una serie di articoli su Il Filo sul tema delle problematiche dei condomini, affronta la questione degli obblighi dell’amministratore al momento della revoca dell’incarico da parte dei condomini.
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E’ sempre possibile revocare l’amministratore del condominio anche senza motivo. ll nuovo articolo 1129, comma 11, stabilisce che la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Con l’entrata in vigore della riforma sono aumentate le motivazioni di revoca per giusta causa su ricorso di ciascun condomino all’Autorità giudiziaria, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131 e cioè se non dà notizia all’assemblea di un’azione proposta da terzi nei confronti del condominio, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o non faccia transitare le somme di denaro sul conto corrente intestato al condominio, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. Per questi motivi, in caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Al momento della sua revoca l’amministratore deve ottemperare ad alcune incombenze. Il codice civile riporta che “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi”. Va fatta prima di tutto una premessa fondamentale, l’articolo 1129 si riferisce ai casi in cui, contestualmente alla revoca avvenga anche la nomina del nuovo amministratore. Infatti non è inusuale che si verifichi la spiacevole situazione di revocare l’amministratore in carica senza però poi raggiungere le maggioranze necessarie per nominarne uno nuovo nella stessa seduta assembleare. L’amministratore revocato si trova quindi nella condizione di amministrare in via provvisoria fino alla nomina del nuovo. L’amministratore uscente non può porre eccezioni di alcun tipo per la consegna dei documenti, tanto che qualsiasi opposizione sconfinerebbe nel reato di appropriazione indebita e dal momento della nomina del nuovo amministratore non può più disporre del conto corrente condominiale né per effettuare pagamenti né per effettuare versamenti. Qualora il nuovo amministratore non riesca ad entrare in possesso dei documenti del condominio entro tempi ragionevoli lo stesso può adire all’Autorità giudiziaria anche senza l’autorizzazione dell’assemblea. Pur trattandosi di situazioni spiacevoli l’amministratore entrante deve adoperarsi per il recupero della documentazione del condominio al fine di evitare eventuali pregiudizi che il ritardo stesso potrebbe causare allo stabile.
In generale è buona norma consentire all’amministratore revocato i tempi tecnici per ordinare la documentazione e predisporre un passaggio di consegne chiaro e trasparente.
Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 21 agosto 2017