
BARBERINO DI MUGELLO – Il Consigliere comunale di centrodestra Alberto Lopez, di Barberino di Mugello, riflette sul rapporto tra risultato elettorale del prossimo referendum sulla giustizia e tenuta dell’esecutivo, ma anche sui fondamenti storici dell’ordinamento giudiziario e le ragioni del Sì:
Pensare che il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo non abbia effetti sul prosieguo dell’azione di governo sarebbe ingenuo. Nonostante, la presidente del Consiglio Meloni ne abbia preso le distanze anticipando che il suo destino non sarà legato all’esito della prossima consultazione popolare, ritenendo, non a torto, che il suo operato debba essere valutato solo al termine naturale della legislatura, forte di un persistente favore dell’opinione pubblica e di una solida maggioranza parlamentare, la legittimità nel portare avanti il programma di mandato ne risulterebbe comunque influenzato. Non è, infatti, un caso che in questi giorni di accesa campagna referendaria, la maggioranza proponga la modifica della legge elettorale nella prospettiva di presentare una ben più pesante riforma istituzionale: il passaggio della nostra repubblica da parlamentare a presidenziale.
La vittoria del no ridimensionerebbe le ambizioni dell’attuale esecutivo e potrebbe far emergere tensioni nella maggioranza finora sopite dai risultati soddisfacenti conseguiti in finanza (riduzione davvero notevole del costo del debito pubblico), in economia (consistente aumento delle esportazioni nonostante le spaventose tensioni internazionali, tasso di disoccupazione mai così basso) e in politica estera (realizzazione del piano Mattei per l’Africa, sintonia con la cancelleria del più importante Stato dell’Unione Europea e con i maggiori leader democratici internazionali sulle questioni più importanti).
Al di là delle implicazioni politiche che inevitabilmente conseguono di fronte ad una riforma voluta persistentemente dalla maggioranza senza l’avvallo dell’opposizione, la posta in gioco con il referendum è alta di per sé. Il cambiamento degli articoli della Costituzione riguarda, infatti, l’organizzazione interna di chi è chiamato ad amministrare la giustizia. La questione è tecnica e complessa soprattutto per la maggioranza degli italiani che non segue assiduamente le minuzie della politica e, come accaduto in precedenza per argomenti troppo tecnici, potrebbe tenere lontano dalla partecipazione la maggioranza dell’elettorato.
Nel dibattito pubblico, tuttavia, sta passando come un referendum sulla magistratura, sulla quale dai tempi di Mani Pulite non sono mai calati i riflettori. E questo, invece, potrebbe tenere vivo l’interesse nonostante non sia facile per i non addetti ai lavori comprendere appieno le caratteristiche salienti delle modifiche. Ma l’elettore comune non si deve scoraggiare, in primo luogo perché chiamato in causa proprio da quella Costituzione che si vuole modificare e poi perché, dall’una e dall’altra parte, si sono schierate non solo personalità con competenze adeguate, ma di ogni genere, da economisti, scrittori, attori e scienziati fino a sacerdoti, categorie che di legge ne sanno non più degli altri.
Diventa, quindi, doveroso, se non necessario, a meno che non si voglia che altri decidano anche per noi (è un referendum confermativo senza soglia) farsi ed esprimere un’opinione pur nella consapevolezza dei propri limiti. Che la Fondazione Einaudi sia tra i promotori del sì tanto dovrebbe bastare per la bontà della causa. Tuttavia, consapevoli nella miglior prassi liberale, della fallacia degli esseri umani, è prudente andare oltre la conta degli opposti schieramenti.
Innanzitutto, per sedare qualsiasi timore che vi possa essere insita una deriva autoritaria, fascistoide addirittura, nella modifica di questi articoli, giova rifarsi alla storia. Storia che pur non arrivando ad essere maestra di vita (altrimenti il mondo non navigherebbe in queste acque) comunque aiuta a vedere come stanno le cose in una prospettiva più obiettiva.
Correva l’anno 1941 quando il ministro di Grazia e Giustizia, Dino Grandi vantava il completamento dell’unificazione delle carriere tra Pubblici ministeri e Giudici. È bene far mente locale al periodo: siamo in piena Seconda Guerra Mondiale, all’apice dell’espansione nazifascista e il guardasigilli Grandi, già capo di stato del quadrumvirato fascista durante la marcia su Roma, è dal 1923 membro del Gran Consiglio. La prospettiva era di consolidare l’unità dell’ordinamento al regime, coerentemente con un procedimento giurisdizionale di tipo inquisitorio dove la Pubblica accusa ed il Giudice contribuivano all’acquisizione delle prove contro l’imputato.
Bene. L’articolo 104 della Costituzione con la riforma recita: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente», sancendo così la separazione di quanto il fascismo aveva unito. Di questo, i sedicenti
antifascisti di oggi dovrebbero rallegrarsene. Del resto, si sa, neanche la coerenza è una virtù. Perché giova ricordare che la separazione tra magistratura requirente e giudicante è il naturale compimento di quella riforma principiata alla fine del secolo scorso dalla sinistra riformista di allora, come contemplato nel codice di procedura penale (codice Vassalli; Giuliano Vassalli, medaglia d’argento al valore militare, premio di fedeltà alla Resistenza, parlamentare socialista, ministro di Grazia e Giustizia dal 1987al 1991 ebbe a definire questo lavoro come «il compimento più bello dell’attività di un giurista») entrato in vigore nel 1989 che introduce il processo di tipo accusatorio, per cui «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale» (art. 111, legge costituzionale del 23/11/1999, primo governo D’Alema): al Pubblico ministero spetta sostenere la pubblica accusa, all’avvocato designato dall’imputato di perorare la sua difesa ed al giudice, terzo e distante dalle parti in causa, formulare la sentenza al termine del processo.
Orbene, a questo punto è legittimo interrogarsi se l’indipendenza tra il magistrato requirente e quello giudicante sia meglio garantita se condividono la stessa carriera e sono sottoposti all’autorità di un medesimo organo di controllo (Consiglio Superiore della Magistratura) come è stato finora, oppure, se ciascuno percorre la propria carriera in un ambito indipendente dall’altro, come nel testo della riforma approvata in Parlamento e sulla quale siamo chiamati ad esprimerci.
Per rispondere basterebbe guardare a come stanno le cose nel resto delle più consolidate democrazie occidentali dove la separazione delle carriere è già in vigore da tempo. Lì la democrazia è meno solida che da noi? È in pericolo? Ovvero, sbagliano tutti gli altri e gli unici a vederci chiaro siamo noi nel mantenere unite le carriere dei magistrati? Ce ne vorrebbe di presunzione per sostenere una tesi siffatta!
D’altra parte, nessuna delle nuove norme garantirà processi più brevi, ma maggiori rassicurazioni all’imputato su un procedimento più equo sì. Infine, ai paladini dell’intangibilità della Costituzione mi permetterei di consigliare la lettura dell’intervento (Chiarezza nella Costituzione) tenuto nel marzo del 1947
all’Assemblea costituente da Piero Calamandrei, uno dei maggiori giuristi italiani del ‘900 che tanto ha da suggerirci ancora oggi e, soprattutto, la lettura della stessa Costituzione, fatta anche di disposizioni transitorie, quali la settima dove «fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente».
Alberto Lopez
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 7 Marzo 2026



