“Comune, sii più trasparente”: la mozione dei cinque gruppi dell’opposizione borghigiana
MOZIONE SULL’AVVENUTO OSCURAMENTO DELL’ARCHIVIO DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO – presentata dai consiglieri Franco Frandi (Dal Cuore di Borgo), Luca Margheri (Cambiamo, insieme!), Claudia Masini (L’altra Borgo – Rifondazione Comunista), Luca Ferruzzi (Forza Italia) e Matteo Gozzi
SOTTOLINEATO come la pratica di mettere in rete, disponibili per la consultazione dei cittadini, tutti gli atti –deliberazioni e determinazioni-prodotti negli anni da questa amministrazione, costituiva una scelta positiva e qualificante delle precedenti giunte, fornendo uno strumento in grado di garantire un’ampia trasparenza sull’operato della pubblica amministrazione;
VISTA la deliberazione di giunta n. 160 del 4 dicembre 2014, con la quale si approva il “Regolamento dell’albo pretorio informatico”;
CONSIDERATO che per effetto di tale regolamento si è provveduto con l’inizio dell’anno a oscurare l’intero archivio di determinazioni e deliberazioni dell’ente, risultando online attualmente solo gli atti pubblicati negli ultimi quindici giorni;
LETTO altresì il comunicato emesso dalla Giunta comunale che parla di “Una riforma dell’Albo Pretorio che permetta, nel pieno rispetto della legge, la massima trasparenza”, e che informa che “l’accesso all’archivio storico atti on-line è stato inibito completamente (a prescindere dal tempo trascorso dall’approvazione degli atti stessi), in ossequio al cosiddetto diritto all’oblio, derivante dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003)”;
RICHIAMATO E CONDIVISO l’art. 1 del decreto legislativo 33/2013 all’articolo 1 che definisce la trasparenza “l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1); decreto che ha per oggetto “l’individuazione degli obblighi di trasparenza “concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” e che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7” (art. 2, comma 1, e art. 3).
APPURATO E SOTTOLINEATO che il richiamo al cosiddetto diritto all’oblio non risulta pertinente in quanto con la locuzione “diritto all’oblio” si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona, o, in altre parole, tratte dalla nota 3 linee guida per i siti web della PA – Funzione Pubblica – 2011, “Il diritto all’oblio è il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione”;
CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 33/2013 dispone tra l’altro:
– che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione “sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4”.
– “Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all’articolo 6, all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”. I documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 3″.
INDIVIDUA una sproporzione, errata e dannosa, nella scelta sancita dal regolamento adottato dalla Giunta, in quanto per tutelare la privacy si vanno a ledere, rendendo molto più difficoltoso l’accesso, il pieno diritto alla trasparenza e al controllo delle scelte della pubblica amministrazione, che è proprio di ogni cittadino e di ogni consigliere comunale;
RITIENE che costringere i cittadini e i consiglieri comunali ad ottenere, dopo formale richiesta, con tempi di attesa, e nel caso dei cittadini con relativo pagamento, informazioni che potrebbero essere accessibili online, in modo gratuito e senza vincoli temporali, rappresenti un concreto ostacolo all’esercizio del diritto di trasparenza e di informazione;
STIGMATIZZA altresì che si sia peraltro già provveduto a oscurare tutti gli atti, senza provvedere a fornire contemporaneamente un elenco di “titoli” degli stessi atti, “dotati anche di una scheda sintetica che ne spiegherà il contenuto”, così come riportato nel comunicato della giunta;
GIUDICA comunque assolutamente inadeguato il consentire l’informazione tramite tale elenco, con un aggiornamento addirittura semestrale, cosa che di fatto impedisce ogni forma di efficace e tempestivo controllo;
RICORDA che il Garante non impone affatto sic et simpliciter di oscurare tutti gli atti dal web, in quanto già in sue precedenti linee guida (2011) aveva parlato di “determinati atti” e non di “tutti” gli atti, indicando peraltro altre possibilità alternative alla rimozione, ovvero
– “bisogna, quindi, rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio secondo le regole sull’accessibilità degli “archivi”, individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell’ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili. In tale prospettiva, si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti possano essere reperibili nelle sezioni di archivio, mediante modalità che ne garantiscano tra l’altro la “semplicità di consultazione” e la “facile accessibilità” (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013), attraverso, ad esempio, l’attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto delle predette regole, di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell’amministrazione digitale.
– In alternativa, il Garante ritiene che è comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio a condizione che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza adottino opportune misure a tutela degli interessati avendo cura di rendere anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio,
NON CONDIVIDE quanto sostenuto nel comunicato in merito al lavoro di anonimazione dei documenti (“L’unica alternativa sarebbe stata la preventiva, singola e specifica anonimazione dei documenti, lavoro complesso e di difficile attuazione che comporterebbe tempi e spese a livello di risorse umane e strumentali assolutamente impossibili da sostenere”), in quanto, in primo luogo, garantire la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione è per questo consiglio comunale una scelta politica prioritaria e obbligata, sulla quale è opportuno e necessario investire; in secondo luogo non si calcola quanto dispendio di tempo e di energie sarà causato dall’ingente, nuova mole di lavoro derivante dagli adempimenti richiesti per la fornitura cartacea degli atti (ricezione delle richieste, individuazione dei documenti, fotocopiatura, consegna), peraltro in contraddizione con quanto disposto dalla pubblica amministrazione circa la riduzione dei consumi cartacei, ed anche dal considerevole tempo che sarò impiegato dagli uffici per la redazione di “riassunti” di ciascun atto da inserire nell’elenco semestrale;
RILEVA che ad oggi numerose amministrazioni pubbliche, Comuni, Province e la stessa Regione Toscana, continuano a rendere accessibili i loro archivi contenenti determinazioni e deliberazioni, e non hanno adottato le restrizioni che invece il nostro Comune, con tempismo degno di miglior causa, ha già reso operative;
NOTATO infine che tale fretta e radicalità nell’oscuramento di ogni atto sul web rischia di dare l’impressione di una volontà di “oscurare” le scelte politico-amministrative dell’amministrazione, a detrimento di un corretto e positivo rapporto con i cittadini;
IMPEGNA la giunta
– a revocare il regolamento e a ripristinare l’accessibilità sul web dell’archivio degli atti, individuando nel contempo soluzioni che meglio contemperino i due diritti della privacy e della trasparenza, così come sopra evidenziato, ma che continuino a consentire l’accesso online a tutte le determinazioni e deliberazioni di questa amministrazione, fatti salvi i singoli limiti legati alla tutela dei dati personali e sensibili;
– a non invocare carenza di risorse umane e strumentali per evitare modalità di accesso e/o di redazione e trattamento degli atti che consenta di salvaguardare le tutele della privacy senza addivenire a un totale oscuramento degli atti pubblici sul web, oscuramento che rappresenta per il nostro Comune un grave passo indietro sul fronte della trasparenza.
Consigliere CapoGruppo Dal Cuore di Borgo Franco Frandi
Consigliere CapoGruppo Cambiamo Insieme Luca Margheri
Consigliere Matteo Gozzi
Consigliere CapoGruppo L’altra Borgo Claudia Masini
Consigliere CapoGruppo Forza Italia Luca Ferruzzi
© Il filo, Idee e notizie dal Mugello, gennaio 2015