Condòmini e condomìni. Come ripartire la spesa delle bollette dell’acqua in condominio
MUGELLO – Il condominio è quasi sempre dotato di un contatore acqua generale di proprietà, in toscana della Publiacqua, che misura il consumo e per il quale viene emessa la fattura, di solito divisa in periodi trimestrali, per il pagamento. Questa fattura considera il numero di appartamenti dei vari condomini e quindi calcola una spesa fissa per acquedotto, fognatura e depurazione (se allacciato all’impianto comunale) e le varie fasce di consumo anche a seconda del numero medio di abitanti a famiglia. Per esempio da 0 a 55 metri cubi l’acqua costerà una cifra , da 55 a 135 un cifra maggiore e da 135 in su una cifra ancora maggiore. Nella maggior parte dei casi ogni unità immobiliare ha un contatore a ‘’ defalco ‘’ che permette di misurare i consumi di ogni singola unità e quindi l’amministratore (o chiunque calcoli la spesa) dovrà dividere in parti uguali le quote fisse e in base ai singoli consumi la spesa restante.
Il problema si pone quando non ci sono contatori personali per il calcolo dei consumi oppure quando c’è una perdita o quando la somma del consumo dei contatori dei singoli appartamenti chiamati “defalcatori” non da il consumo del contatore generale, la classica dispersione.
Secondo la giurisprudenza, per la verità non copiosa sul tema, la suddivisione va effettuata in base al valore di ciascuna unità immobiliare rispetto all’intero condominiale. In definitiva in base ai millesimi di proprietà. Il principio è stato affermato ad es. con la sentenza n. 17557/2014 della Corte di Cassazione in cui è stata esclusa la legittimità della suddivisione per il numero delle persone che occupano “stabilmente” le abitazioni, con esclusione dalla suddivisione degli appartamenti rimasti vuoti. E, comunque, aggiunge ancora la Corte, “stabilire il costo dell’erogazione dell’acqua in base al numero delle persone che risiedono in ogni unità abitativa, significa introdurre un criterio forfettario presuntivo su base personale”. In particolare non sarà mai possibile per un amministratore calcolare le persone presenti in un appartamento perché quasi sempre quelle segnate come residenti non sono mai le reali e quindi il criterio di ripartizione ‘’ ad occupanti ‘’ non può essere adottato.
Di recente il principio è stato anche ribadito dalla sentenza del Tribunale di Roma 30 gennaio 2017, che, sempre in un ipotesi riguardante contatori di sottrazione assenti, ha escluso la correttezza del riparto per parti uguali del consumo, in favore del criterio della tabella millesimale. Questo dovrà essere adottato per tutte le casistiche comprese quindi perdite occulte (cioè non visibili) oppure grossa dispersione. Accertato che il contatore dell’ente erogatore sia ben funzionante, il maggior costo derivante dalla dispersione nei consumi idrici oppure causati da una perdita va ripartito tra i condomini in ragione dei millesimi di proprietà. Date tutte queste problematiche consiglio la sottoscrizione con la Publiacqua della polizza per le perdite occulte che con una minima spesa può eliminare il problema alla fonte rimborsando la spesa per l’acqua andata perduta.
(Promo redazionale) – Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 4 novembre 2019