Dal primo luglio è possibile richiedere l’assegno temporaneo per figli minori
MUGELLO – Dal 1 luglio 2021, lavoratori autonomi, disoccupati e incapienti potranno richiedere l’assegno temporaneo per figli minori istituito con il D.L. 8.06.2021 n.79.
I nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare ANF e siano in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, compresa tra 0 e 50.000 euro possono richiedere l’assegno tramite il portale INPS.
Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno deve cumulativamente:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Gli importi si riducono al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. Per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro. In caso di avviso condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
L’assegno è corrisposto a decorrere dallo stesso mese di presentazione della domanda e avviene mediante accredito sull’iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio, successivamente al 30.09.2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 3 luglio 2021