Condòmini e condomìni. Le facciate condominiali e il loro decoro architettonico
MUGELLO – In questo articolo l’amministratore mugellano Tommaso Pratella, autore di una serie di articoli su “Il Filo” sulle problematiche condominiali, affronta la questione del decoro architettonico.
Tende e tendoni, antenne paraboliche, condizionatori, inferriate, doppi infissi, panni dai balconi, cartelloni pubblicitari: cosa lede il decoro architettonico della facciata condominiale?
Il codice civile non definisce il concetto di decoro architettonico, limitandosi semplicemente a dire che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Dottrina e giurisprudenza sono intervenute colmando questa lacuna. In particolare, rimane ancora oggi inalterata la direttiva della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale il decoro “risulta dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile” (Cass. n. 1472/1965). Questo concetto di estetica, secondo la giurisprudenza, non è riferibile solo agli immobili di particolare pregio storico-artistico o con particolari decorazioni presenti sul prospetto, ma anche agli immobili più comuni, ai “condomini normali”; per cui si può parlare di decoro architettonico, anche dove “possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (Cass. n. 8830/2008).
Il decoro architettonico non è un valore oggettivo e assoluto, ma va valutato in base alle caratteristiche specifiche dell’edificio. Non sono, pertanto, da considerarsi illegittime tutte le variazioni delle originarie linee architettoniche dell’edificio, ma solo quelle che peggiorano il suo aspetto armonico tipo per esempio la realizzazione di strutture fisse in ferro in riferimento ai balconi, l’installazione di un cartellone pubblicitario a parete e verande in muratura se già presenti altre di materiale diverso tipo legno o alluminio.
La Cassazione, inoltre, ha ritenuto che non vi sia alterazione del decoro architettonico tutte le volte in cui siano stati eseguiti in passato, sulla facciata del palazzo, degli interventi di modifica che abbiano già menomato l’aspetto dell’edificio oppure o se l’edificio è già di mediocre livello architettonico.
Il regolamento condominiale infine può vietare qualsiasi modifica, anche migliorativa, del decoro architettonico dell’edificio, ma si deve trattare di un regolamento di tipo contrattuale, ossia approvato all’unanimità e in questo caso può derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare, se presenti norme specifiche, possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 c.c.
(Promo redazionale) – Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 11 luglio 2019