SCARPERIA E SAN PIERO – Il Consiglio di Stato ha sospeso, con provvedimento cautelare, la delibera del Comune di Scarperia e San Piero che revocava l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente rilasciata a una società di capitali operante nel territorio comunale.
La decisione, presa in attesa dell’udienza di merito fissata per il 2 dicembre 2025, tutela provvisoriamente l’operatore, in considerazione del potenziale danno grave e irreversibile che deriverebbe dall’immediata esecuzione del provvedimento di decadenza.
“Il Consiglio di Stato – spiega il Gruppo Antiabusivismo, composto da tassisti fiorentini – ha ritenuto sussistenti gli elementi del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”, ovvero la possibilità che il ricorrente subisca un danno non riparabile e che vi siano fondati dubbi sulla legittimità della revoca”.
Il provvedimento non equivale a un riconoscimento definitivo del diritto all’autorizzazione, ma serve a mantenere lo status quo in attesa della valutazione nel merito. Il Tar Toscana, in prima istanza, aveva invece confermato la decadenza, basandosi sulla temporanea mancanza di una rimessa nel territorio comunale.
Nel frattempo, la società mantiene in via provvisoria il titolo per esercitare il servizio.
“Questo tipo di sospensione è uno strumento previsto dal diritto amministrativo per evitare che un’impresa subisca un danno irreversibile in attesa di una sentenza definitiva – afferma il Gruppo Antiabusivismo –. La misura non rappresenta un giudizio sul merito, ma una tutela necessaria a garantire un equilibrio tra gli interessi in gioco. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il quadro giuridico è complesso e che la materia merita un’analisi approfondita. Come sempre, ci rimettiamo al giudizio della magistratura amministrativa, nella piena fiducia nei principi del diritto e della legalità”.
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società SkyRoad 236, sospendendo l’efficacia del provvedimento con cui il Comune di Scarperia e San Piero aveva revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente (NCC).
L’azienda, tramite il suo legale Daniela Agnello, ha dimostrato che al momento del rilascio dell’autorizzazione e anche all’avvio del procedimento di decadenza, SkyRoad 236 disponeva di una rimessa sul territorio comunale, requisito fondamentale per l’attività NCC. Solo per un breve periodo, la rimessa è stata localizzata in un altro comune dell’area metropolitana di Firenze – comunque facente parte dello stesso bacino territoriale.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la complessità del tema, sottolineando l’importanza della questione giuridica legata alla temporanea assenza di una rimessa nel comune che aveva rilasciato l’autorizzazione e ha ritenuto prevalente il pericolo per l’azienda derivante dall’immediata applicazione del provvedimento.
“Questa pronuncia – ha commentato l’avvocato Agnello – rappresenta un passo avanti verso una regolamentazione del servizio NCC più coerente con i principi costituzionali e comunitari. Non dimentichiamo che la qualificazione del servizio NCC come servizio pubblico non di linea è un dato normativo che deve essere riconosciuto e rispettato da tutti gli operatori del settore. Auspichiamo ora un dialogo più strutturato con le istituzioni e le associazioni coinvolte per arrivare a un modello di mobilità urbana moderno, efficace e rispettoso dei diritti dei cittadini”
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 11 Giugno 2025
