BORGO SAN LORENZO – Il Tar fa pelo e contropelo al comune di Borgo San Lorenzo. Dopo la vicenda dei chioschi, in cui ne hanno bocciato l’ordinanza di demolizione in almeno due casi, Panicaglia e l’Oasi del Gusto, i giudici contestano al comune, a seguito dell’esame di un ricorso, la delibera n.28 del maggio 2013, nella quale è stato introdotto l’articolo 73-bis nel Regolamento edilizio, recante “recupero abitativo dei sottotetti esistenti”.
Il comune avrebbe applicato parzialmente la norma regionale n.5/2010 che consente nei comuni montani di recuperare ai fini abitativi i sottotetti entro certi limiti. “Detta tecnica di recepimento normativo parziale, oltre che immotivata, – scrivono i giudici- risulterebbe del tutto irragionevole dal momento che il Comune di Borgo San Lorenzo sarebbe sito integralmente in territorio montano e la sua natura sarebbe attestata dall’inserimento negli appositi elenchi”.
Il Tar ha condannato quindi il comune mugellano a depennare l’articolo introdotto, recepire in toto la normativa regionale e pagare 3500 euro di spese per il procedimento.
Redazione
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 7 marzo 2017



