
BORGO SAN LORENZO – Il TAR della Toscana ha deciso, e annulla l’ordine di demolizione che il Comune di Borgo San Lorenzo aveva impartito, nei confronti di un chiosco di Panicaglia, la pizzeria Glamour: la signora Maria Carmela Autelitano, assistita dall’avvocato Iacopo Sforzellini ha avuto ragione dal Tribunale Amministrativo della Toscana, che ha condannato il Comune anche al pagamento delle spese, 3500 euro.
Vicenda intricatissima, quella dei quattro chioschi sorti a Borgo San Lorenzo, tre nel capoluogo e uno a Panicaglia. Con la Procura della Repubblica che avviò tempo fa un’inchiesta, che non risulterebbe ancora chiusa, e indagando politici -poi usciti dalle indagini- e funzionari comunali, ipotizzando di aver favorito i privati. (articolo qui)
Dopo quell’indagine la giunta Omoboni modificò radicalmente l’atteggiamento delle precedenti amministrazioni, che avevano avuto -diciamo così- un atteggiamento parecchio accondiscente e forse un po’ superficiale nell’applicazione delle norme. Tanto da autorizzare la costruzione di manufatti che solo un cieco vedeva non erano granché provvisori, su terreni pubblici, e senza un’autorizzazione a costruire. Così la Procura ha evidenziato una “illegittimità edilizia per mancanza di idoneo titolo”. E traendone le conseguenze, ecco quattro ordinanze di abbattimento, entro 90 giorni.
Poi non è accaduto nulla, se non un gran lavoro degli avvocati. Con questo ricorso andato a buon fine per il privato.
Eppure anche il TAR sembra dar ragione, in buona parte, e sulle cose sostanziali, al Comune e alle ragioni dell’ordinanza, e anche per i giudici il chiosco originario era illegittimo perché realizzato senza permesso a costruire. E i successivi ampliamenti, per il TAR non sono certo manufatti precari, e avrebbero richiesto autorizzazioni edilizie che invece non ci sono.
Eppure, alla fine, il TAR cancella l’ordinanza di abbattimento. ritenendo che questo atto comunale contrasterebbe con il principio del “legittimo affidamento”. Si parla di “legittimo affidamento” per dire che non si può annullare un provvedimento amministrativo favorevole al privato, laddove, per il decorso del tempo, si siano consolidate situazioni giuridiche e si siano realizzati effetti positivi per il privato stesso.
Ma leggiamo una pagina del TAR che è un bell’atto di accusa nei confronti del comune:
Fondata è, invece, la censura con cui la ricorrente lamenta che l’impugnato ordine di demolizione contrasterebbe con il principio del legittimo affidamento. Dalla documentazione appare evidente che, fino all’inizio della indagine intrapresa dalla Procura della Repubblica, il Comune fosse orientato a ritenere sufficiente ai fini della legittimazione delle strutture da realizzare sui posteggi l’utorizzazione alla occupazione di suolo pubblico e che, pertanto, il suo mancato intervento sanzionatorio non fosse dovuto ad una mera inerzia protrattasi nel tempo ma ad una vera e propria prassi interpretativa ancorchè non conforme a legge. Depone chiaramente in questo senso la nota inviata dal responsabile dell’Ufficio edilizia privata alla Procura (che aveva aperto un indagine a causa del mancato rilascio dei titoli edilizi per le installazioni della ricorrente e di altre analoghe) nella quale si afferma che il permesso di costruire non sarebbe mai stato rilasciato in quanto non ritenuto necessario per le opere realizzate su suolo di proprietà pubblica per le quali sarebbe stata sufficiente la sola concessione di occupazione. E nello stesso senso deve essere letto anche il comportamento degli agenti della P.M. i quali nel corso del sopralluogo effettuato (anche a fini edilizi) il 24 maggio 2013 non hanno contestato il carattere abusivo della intera struttura limitandosi a prescrivere la rimozione di singoli manufatti ritenuti difformi dalle previsioni regolamento comunali per la installazione dei manufatti leggeri. E, del resto, anche dall’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio è facile rilevare come il Comune non abbia preso in esame ex novo il problema della legittimità della struttura ma abbia, invece, operato una “rivalutazione” della pratica alla luce delle stringenti indicazioni che provenivano dalla Procura della Repubblica. Il repentino mutamento di indirizzo da parte del Comune costituisce, pertanto, un comportamento che incide su un legittimo affidamento (indotto dalla precedente prassi) in forza del quale i privati avevano compiuto investimenti di risorse economiche ed umane intraprendendo attività e rinunciando ad altre opportunità.
L’errore originale pare essere dunque quello del comune che ha gestito la questione “chioschi” parecchio alla carlona. Creando una situazione così ingarbugliata e assurda che ora è ben difficile districarsi.
Il TAR, oltre a annullare l’ordinanza fa anche una proposta: invita infatti il comune a trovare altre forme di soluzione “con strumenti di carattere consensuale”. Cercando “un equo contemperamento dei reciproci interessi”. E fa anche alcuni esempi: scelte “che consentano al privato di sanare, laddove possibile le costruzioni realizzate, conformare (sempre ove possibile) le restanti alle previsioni regolamentari, e, ove sanatoria e conformazione non siano attuabili, permettano allo stesso di organizzare diversamente la propria attività e le risorse impiegate. Ciò può avvenire attraverso un impegno del privato a rimuovere spontaneamente le opere abusive entro un certo termine previa concessione di altri spazi e/o di un congruo lasso temporale che possa consentirgli di recuperare gli investimenti effettuati in buona fede (con evidente vantaggio anche per la p.a. che eviterebbe così il rischio di subire azioni risarcitorie). “
Non è però così semplice, ed è probabile che l’amministrazione, prima di decidere la modalità più drastica, quella delle rimozioni, abbia provato a trovare strade praticabili. Che però non sono così facili da trovare, e devono trovare entrambe le parti disponibili a un accordo.
Il sindaco Omoboni per adesso preferisce non commentare la sentenza -che certo rappresenta per la sua giunta un colpo piuttosto duro-, ma a precisa domanda dice di presumere che l’amministrazione comunale si appellerà contro la sentenza del TAR.
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 28 febbraio 2017






