BARBERINO DI MUGELLO – Ci siamo procurati le motivazioni della sentenza relativa al processo sulle vicende urbanistiche a Barberino, che per anni ha visto sul banco degli imputati politici e tecnici. E che sta concludendosi con una raffica di assoluzioni, su tutti i fronti, piccoli e grandi.
Dalle accuse di peculato per l’uso del cellulare (vedi qui commento di Luchi), per le quali tutto si è concluso con la prescrizione per Luchi, Lotti e Pinarelli, mentre Lotti e il geometra Guerrisi sono stati assolti dalle accuse generate per i lavori fatti nella casa dell’assessore Lotti, e anche il geologo della Regione Enea Host, accusato di aver preso soldi dal costruttore Cianti ha avuto le accuse prescritte.
Mentre sulle vicende principali, rileggiamo le motivazioni della sentenza.
Alberto Lotti
Una sentenza chiarissima, che pone fine a una lunga vicenda giudiziaria, che vide coinvolti, nell’ormai lontano 2010, il sindaco e il vicensindaco di Barberino di Mugello Giampiero Luchi e Alberto Lotti (articolo qui) e l’allora assessore alla cultura della Regione Toscana Paolo Cocchi, esponente di spicco del PD toscano (articolo qui). Per i primi l’accusa era di aver favorito il fratello del sindaco attraverso una variante urbanistica, per il secondo l’accusa era di corruzione per aver favorito l’amico imprenditore Danilo Cianti, avendone ricevuto in cambio contributi in denaro in occasione dell’acquisto di un appartamento.
Per gli amministratori di Barberino le accuse sono cadute per prescrizione ma il giudice nella sua sentenza osserva come la pubblica accusa non sia riuscita a provare alcuna illeceità nei comportamenti di Luchi e Lotti, i quali hanno agito in trasparenza assumendo deliberazioni che sono state approvate all’unanimità dal Consiglio Comunale, senza che gli imputati esercitassero pressioni illecite. Un’assoluzione per prescrizione dunque, ma che segue a un proscioglimento in istruttoria (poi annullato dalla Cassazione) e con motivazioni tali da rendere piena soddisfazione agli imputati dopo tanti anni di accuse e sospetti infondati.
Anche per Cocchi si tratta di una vittoria su tutti i fronti (vittoria amara comunque dopo sei anni di calvario e una carriera politica stroncata). Tutte le accuse formulate nei suoi confronti sono cadute. Nello specifico non ci fu rapporto corruttivo perché non sono state dimostrate illecite pressioni del Cocchi per favorire gli interessi dell’amico imprenditore né dazioni di denaro.
La telefonata che Cocchi effettuò “per informarsi” dell’iter di alcune pratiche edilizie relative ai siti di discarica di inerti per la costruzione della Variante di Valico “non integra in alcun modo la condotta materiale del reato ipotizzato dagli investigatori”. “Non risulta provato che Cocchi informasse l’imprenditore e che premesse in suo favore sugli amministratori”. Per la vicenda delle discariche (una parte cospicua dell’impianto accusatorio) “non essendosi formata la prova, deve dichiararsi l’estinzione”.
L’accusa principale verteva però sull’acquisto di un appartamento per il quale gli investigatori avevano ipotizzato un cospicuo intervento dell’amico imprenditore in favore di Cocchi. Il fatto non sussiste, dichiara il giudice nella sentenza, perché l’ipotesi accusatoria “era stata formulata sulla base di una conoscenza parziale dei fatti (sic!)” e “risulta decisamente superata da un dato oggettivo non superabile (sic), ovvero che la Bardazzi (moglie del Cocchi e accusata anche lei di concorso in corruzione) acquistò l’appartamento pagandolo regolarmente”. Un normale acquisto con denaro proprio, dunque, come ha sempre sostenuto Cocchi. Il giudice si è anche espresso su altre “condotte” minori, che gli inquirenti avevano citato come esempio di comportamento equivoco e scorretto. Cocchi aveva presentato l’amico imprenditore ad alcuni politici: per il giudice “trattasi di presentazioni, nemmeno raccomandazioni, che non assurgono a condotte penalmente rilevanti”. Cianti aveva contribuito alle spese elettorali del Cocchi (contributi regolarmente dichiarati in base alla normativa vigente): per il giudice, il contributo elettorale non risulta provare una finalità illecita e corruttiva “atteso che era trasparente”. Infine per quanto riguarda il soggiorno alle terme pagato dal Cianti alla famiglia Cocchi il giudice osserva che “questo unico episodio non può essere qualificato come prezzo di corruzione” mancando concreti comportamenti illeciti da parte del Cocchi e potendo inquadrare il fatto all’interno dei rapporti di amicizia familiare tra i due.
“Vittoria amara” ha commentato Cocchi. “Ci sono voluti sei anni per accertare una verità che si poteva chiarire in cinque minuti: che io e mia moglie l’appartamento l’avevamo pagato con i nostri soldi. I magistrati potevano chiedermelo, invece hanno mantenuto in piedi un castello accusatorio totalmente infondato. Mi chiedo perché. E sarebbe bene che se lo chiedessero anche i cittadini.”
Adesso la procura ha 45 giorni per ricorrere contro questa sentenza. Dopo il proscioglimento in istruttoria del 2013 e questa sentenza, sarebbe per Cocchi il terzo giudizio. E per i contribuenti un ennesima, inutile, spesa?
Il nostro sito web è reso possibile dalla visualizzazione di annunci pubblicitari online ai nostri visitatori. Sostienici disabilitando il tuo blocco degli annunci.