Condòmini e condomìni. Sopraelevazione e normativa antisismica in condominio
MUGELLO – Tommaso Pratella, amministratore di condominio mugellano, tratta sul “Filo”, con una serie di articoli, le varie problematiche dei condomini. In questo articolo Pratella affronta il tema della sopraelevazione in condominio e spiega la normativa antisismica a riguardo.
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Il diritto di sopraelevare spetta al proprietario dell’ultimo piano oppure al proprietario esclusivo del lastrico solare, (tale diritto non spetta ai proprietari dei piani sottostanti all’ultimo), ovviamente si tratta di una scelta soggettiva e/o discrezionale e non di un obbligo.
L’art. 1127 del codice civile riconosce al proprietario dell’ultimo piano la possibilità di realizzare nuove costruzioni aumentando, così, l’altezza e la cubatura complessiva dell’edificio.
Secondo il Codice civile la sopraelevazione non è consentita se pregiudica la statica dell’edificio, se deturpa il decoro architettonico oppure se toglie luce ai piani sottostanti.
L’aspetto architettonico e i rapporti illuminanti quali limiti alle sopraelevazioni devono esseri intesi nel senso che l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato e non deve rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore.
In riferimento alla possibilità di sopraelevare è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con sentenza numero 23256 del 15.11.2016, che ha stabilito che qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127 cc.
Naturalmente, l’art. 1127 cc non è una deroga alla normativa urbanistica vigente, in altri termini, il proprietario che intende esercitare il diritto alla sopraelevazione dovrà ottenere i titoli edilizi (autorizzazioni amministrative) necessarie per realizzare la costruzione oltre a versare una indennità agli altri proprietari e, se ne sussistono le condizioni, si dovranno anche modificare le tabelle millesimali.
Per consentire la realizzazione della sopraelevazione non è sufficiente che l’edificio regga il peso della nuova costruzione (sopraelevazione) o che sia staticamente idoneo ad accogliere la sopraelevazione, ma è necessario quindi anche che siano rispettati i criteri previsti dalla normativa antisismica. Il limite rappresentato dalle condizioni statiche è un divieto assoluto, ma tale divieto può essere superato solo se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario è autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Ovviamente tutto questo a proprie spese.
Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 19 giugno 2017