
MUGELLO – Di seguito, l’amministratore mugellano Tommaso Pratella, autore di una serie di articoli su Il Filo sulle problematiche condominiali, affronta la questione delle detrazioni fiscali in condominio.
Gli articoli precedenti.
Obblighi dell’amministratore condominiale alla cessazione dell’incarico
Soprelevazione e normativa antisismica in condominio
Rifacimento lastrici solari e terrazze in condominio, chi paga?
Detrazioni fiscali per lavori eseguiti e Sisma Bonus
Le responsabilità sulla sicurezza di chi accede al tetto condominiale
Contabilizzazione del calore nei condomini
Regolamento di condominio e sanzioni
La legge di stabilità 2017 ha prorogato il bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, che vengono eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali condominiali ed in base alla manovra finanziaria in votazione in parlamento la detrazione fiscale al 50% per lavori di ristrutturazione dovrebbe rimanere anche per il 2018 mentre il bonus per il risparmio energetico passare dal 65% al 50%.
In condominio la detrazione per le spese sostenute spetta a tutti i condomini in base alle rispettive quote di pagamento. Dette somme devono essere versate dai condomini sul conto corrente condominiale dopo di che l’amministratore dovrà procedere all’esecuzione del cosiddetto bonifico parlante nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori. Il bonifico deve contenere il cod. fiscale di amministratore e condominio, il numero di partita iva o codice fiscale del beneficiario, i riferimenti all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 o alla L. n. 449/1997.
È noto poi che gli amministratori di condominio, a partire dal 2017, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, una comunicazione telematica contenente: 1) l’indicazione delle quote di spesa detraibili ascritte ai singoli condomini; 2) i codici fiscali dei beneficiari della detrazione; 3) l’informativa sull’effettivo pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente delle quote detraibili. Per la detrazione fiscale in condominio vige il principio di cassa, vale a dire che non importa la data di inizio e/o fine dei lavori e neanche il fatto che siano state emesse delle fatture per gli stessi lavori in una determinata data, in quanto l’unico dato rilevante per l’Agenzia delle Entrate resta solo quello del pagamento della spesa mediante uno o più bonifici specifici da parte dell’amministratore. Le modalità di detrazione appena descritte implicano, però, che i condomini in regola con i pagamenti dei lavori non potranno detrarre per intero le quote di loro spettanza fino a quando i condomini morosi non verseranno tutte le rate di loro competenza. In poche parole alla fine di ogni anno l’amministratore non certificherà le quote versate dai singoli condomini sul conto corrente condominiale ma la quota parte millesimale dell’importo bonificato alla ditta. A causa di ciò i condomini in pari con i versamenti beneficeranno della detrazione fiscale in ritardo rispetto all’effettivo versamento mentre i condomini morosi alla rovescia porteranno la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi addirittura senza ancora aver effettuato il pagamento.
E tutto ciò sempre considerando che il condomino moroso si metta poi in pari con i pagamenti altrimenti vi rimando all’articolo di settembre 2016 aggiungendo così il danno alla beffa e danneggiando ancora di più chi è in pari con i versamenti.
Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 15 dicembre 2017




