
MUGELLO – Di seguito, l’amministratore mugellano Tommaso Pratella, autore di una serie di articoli su Il Filo sulle problematiche condominiali, affronta la questione del regolamento e delle sanzioni.
Gli articoli precendenti.
Obblighi dell’amministratore condominiale alla cessazione dell’incarico
Sopraelevazione e normativa antisismica in condominio
Rifacimento lastrici solari e terrazze in condominio, chi paga?
Detrazioni fiscali per lavori eseguiti e Sisma Bonus
Le responsabilità sulla sicurezza di chi accede al tetto condominiale
Contabilizzazione del calore nei condomini
Quante volte i vostri vicini hanno infranto il regolamento condominiale senza essere stati poi sanzionati dall’amministratore? Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 220/2012 (la Riforma del condominio) non può più accadere. Questa innanzitutto ha aumentato le sanzioni. Prima eravamo fermi ai risibili centesimi di euro, conversione delle poche lire previste nell’articolo approvato nel 1942. La norma, tuttavia, non diceva nulla in merito al procedimento d’irrogazione. Ci si è, quindi, subito domandati se la “multa” potesse essere comminata dall’amministratore, se fosse necessario un passaggio assembleare, ecc. A risolvere la questione è stato il D.L. n. 145/2013 (così detto decreto Destinazione Italia), il quale modificando l’articolo in questione ha specificato che la sanzione può essere irrogata dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Ciò nonostante è bene tenere a mente alcuni aspetti per far sì che l’applicazione della sanzione non si trasformi in un’occasione di ulteriore litigio con strascichi giudiziari.
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 euro, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie e può essere irrogata solamente se la regola è già esistente al momento della violazione.
Sebbene la norma intenda che l’irrogazione della sanzione sia di competenza dell’assemblea, non si comprende quali siano le modalità di accertamento della violazione. Il consiglio quindi è quello di seguire un corretta e lineare procedura prima di comminare una multa al fine di evitare che la questione finisca davanti ad un giudice; dopo aver verificato la violazione è sempre bene inviare una lettera scritta al condomino per segnalare il problema e anticipare che senza la risoluzione l’assemblea valuterà la comminazione di una multa nella prossima assemblea. Dopo di che se la situazione non cambia, andrà inserito l’argomento all’ordine del giorno specificando bene a chi deve essere comminata la multa, l’importo e la motivazione in modo che l’interessato, per la seconda volta, sia avvertito su quanto sta per accadere. Fatto questo, si può procedere, se la maggioranza di cui sopra è d’accordo, a comminare la multa. Questa sarà inserita nel bilancio preventivo, a questo punto modificato, e inviato nuovamente a tutti i condomini.
Mi preme sottolineare però che se il condomino non paga, sia la prima sanzione che poi eventualmente la seconda che può arrivare fino ad euro 800, parte a questo punto una seconda procedura che è quella per il recupero forzoso delle somme dovute diventando a tutti gli effetti moroso (articolo qui).
Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 10 novembre 2017





2 commenti
Vorrei sottoporre un quesito “se un pavimento ha un cedimento nella parte inferiore (forse a causa di lavori fatti per il rifacimento del pavimento o per altre cause) di chi sono le spese per il ripristino?