Il dissenso rispetto alle liti in condominio
MUGELLO – Di seguito, l’amministratore mugellano Tommaso Pratella, autore di una serie di articoli su Il Filo sulle problematiche condominiali, affronta la questione delle liti in condominio, in specie quando non tutti i condomini si trovano d’accordo sulla scelta di affrontare una causa.
Gli articoli precedenti:
Obblighi dell’amministratore condominiale alla cessazione dell’incarico.
Soprelevazione e normativa antisismica in condominio.
Rifacimento lastrici solari e terrazze in condominio, chi paga?
Detrazioni fiscali per lavori eseguiti e Sisma Bonus.
Le responsabilità sulla sicurezza di chi accede al tetto condominiale.
Contabilizzazione del calore nei condomini.
Regolamento di condominio e sanzioni.
Detrazioni fiscali in condomino.
Bed & Breakfast in condominio.
Responsabilità del costruttore per rovina o gravi difetti degli edifici.
Condòmini e condomìni. Divisione delle spese di manutenzione e copertura della facciata.
L’assegnazione dei posti auto nei condomini.
Può accadere che di fronte alla scelta di affrontare una causa non tutti i condomini siano d’accordo. Il codice civile per questa specifica situazione, all’art. 1132, prevede che “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.
In questo caso il dissenziente separa la propria responsabilità, da quella degli altri condomini in relazione all’esito della lite. Ciò significa che in caso di soccombenza del condominio egli dovrà essere tenuto esente dalla richiesta pagamento di qualsivoglia spesa riferibile alla lite. Nel caso in cui invece l’esito sia stato positivo il dissenziente che ha tratto vantaggio dall’esito favorevole della controversia sarà tenuto a contribuire a quelle spese che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente. In poche parole se tutte le spese sono state imputate a chi ha perso bene altrimenti è obbligato a partecipare a quelle eventualmente rimaste. Questa procedura è a tutela dei condomini che sono contrari ad iniziare una causa ma può anche essere usata come scusa in quanto se va male non pagano mentre se va bene pagano solo le eventuali spese del proprio legale se non imputate a chi ha perso la causa e senza anticipare alcunché nel corso della lite. C’è solo un limite all’esercizio di questa facoltà ed è quando l’amministratore può, senza autorizzazione dell’assemblea, iniziare o resistere in giudizio non potendo in questo caso il condomino mandare la comunicazione entro 30 giorni dall’assemblea dato che non si è tenuta. Ma la possibilità che un amministratore non convochi un’assemblea prima di iniziare una causa anche se non obbligato per legge è molto remota.
Tommaso Pratella
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 18 marzo 2019